Statuto

STATUTO

FINCREDIT CONFAPI

Art. 1 COSTITUZIONE

Su iniziativa della Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata), tra gli organismi di credito e finanza collegati alle API (Associazioni della Piccola Industria) è costituita la Federazione Nazionale degli Organismi API di Credito e Finanza, denominata FINCREDIT – Confapi.

Per organismi di credito e finanza collegati alle Api si intendono i consorzi e le società consortili di garanzia collettiva fidi e qualsiasi altro organismo consortile e societario, costituito in ambito API o da queste promosso o comunque associato alle API o che abbiano stipulato un accordo quadro e/o di collaborazione con una specifica organizzazione territoriale regionale e/o provinciale Confapi.

Sono altresì ammessi i consorzi e le società consortili di garanzia collettiva fidi e qualsiasi altro organismo consortile e societario non collegati direttamente al sistema Confapi. Tali associati sono rappresentati ed usufruiscono dei servizi resi da Fincredit – Confapi, partecipano direttamente all’Assemblea della stessa senza diritto di voto e non possono accedere a cariche elettive o incarichi esterni in rappresentanza di Fincredit – Confapi.

La FINCREDIT - Confapi ha sede a Roma presso gli uffici della Confapi, in Via della Colonna Antonina,52.

La FINCREDIT - Confapi aderisce a Confapi, di cui accetta lo statuto pur mantenendo la propria autonomia giuridica, finanziaria ed organizzativa.

 

Art. 2 PRINCIPI E FINALITA’

La FINCREDIT – Confapi si impegna:

  • ad adottare espressamente il logo Confapi
  • a rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento della Confederazione, impegnandosi ad adottare uno statuto ed un regolamento non in contrasto con esso, approvati dal Consiglio Direttivo di Confapi o dalla Giunta di Presidenza di Confapi
  • a rispettare le deliberazioni, le direttive e le stipulazioni degli organi confederali, in particolare quanto disposto dall’art. 2 e ss. mm. dello statuto Confapi, cui dichiara di adeguarsi.

La FINCREDIT – Confapi è apartitica, aconfessionale ed esclude qualsiasi fine di lucro.

Le finalità della FINCREDIT – Confapi sono:

  • coordinare, sostenere e sviluppare, in ambito sia nazionale che internazionale, con particolare riferimento ai Paesi della Unione Europea, l’attività degli organismi aderenti a favore del miglioramento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese e del reperimento delle più idonee fonti di finanziamento sia in termini di capitale di credito che di capitale di rischio;
  • erogare servizi agli organismi aderenti secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento;
  • designare e nominare rappresentanti in seno ad enti, organizzazioni, commissioni pubbliche o private, in quanto richieste dagli stessi o ammessi dalla legge;
  • effettuare il monitoraggio dell’attività sul territorio e promuovere tra gli associati lo scambio di esperienze e di forme di collaborazione per ottenere il necessario progresso del settore;
  • promuovere la costituzione di nuovi organismi di garanzia collettiva e di capitale di rischio a favore delle imprese;
  • raccogliere ed elaborare elementi, notizie, dati e disposizioni che possano interessare l’attività della imprese del settore, anche per quanto concerne processi di produzione, promuovendo all’uopo la realizzazione di studi.

La FINCREDIT – Confapi, nell’ambito delle finalità di cui al presente articolo e compatibilmente alle funzioni di rappresentanza svolte dalla Confapi, rappresenta gli organismi aderenti e svolge qualunque attività ritenuta utile per il raggiungimento delle medesime finalità.

 

Art. 3 ADESIONE

Possono aderire alla FINCREDIT – Confapi gli organismi di cui al comma 2 e 3 dell’art. 1 che ne facciano domanda scritta.

Sull’accoglimento delle domande di adesione delibera il Consiglio Direttivo mediante delibera assunta a maggioranza degli aventi diritto, sentita l’API competente per territorio per i nuovi soci aventi diritto di voto.

Qualora la domanda di adesione sia respinta dal Consiglio Direttivo, essa è sottoposta al riesame dell’Assemblea con esposizione delle motivazioni di rigetto.

L’adesione comporta l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari della FINCREDIT – Confapi.

L’adesione comporta il versamento di contributi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dall’Assemblea. I contributi sono intrasmissibili come per legge e non rivalutabili.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi comporta la sospensione di tutti i servizi forniti dalla FINCREDIT – Confapi e la decadenza dalle cariche in seno agli organi, fino all’avvenuto rientro.

 

Art. 4 RECESSO ed ESCLUSIONE

Gli organismi aderenti possono recedere dalla FINCREDIT – Confapi comunicando il recesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo verifica l’esistenza di tutte le condizioni del recesso. Il recesso non fa decadere l’obbligo del pagamento dei contributi per l’anno in corso.

Per gravi motivi, inosservanza grave delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni degli organi FINCREDIT – Confapi, il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea l’esclusione degli organismi aderenti.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non comporta alcun diritto sul patrimonio della FINCREDIT – Confapi, né la possibilità di ripetere i contributi versati.

 

Art. 5 ORGANI DELL’UNIONE

Sono organi della FINCREDIT – Confapi:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Revisore dei Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri;

Tutti gli organi durano in carica tre anni.

Le cariche sociali sono gratuite.

 

Art. 6 L’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea è costituita dai soci che delegano, in forma scritta, un proprio rappresentante. Ogni socio avente diritto di voto esprime un numero di voti che in ogni caso non può essere superiore a quattro e può essere portatore al massimo di una delega. Il numero di voti attribuibile a ciascun socio avente diritto di voto è fissato in relazione al proprio volume di attività ed è stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

L’Assemblea:

  1. determina le direttive generali dell’azione della FINCREDIT – Confapi;
  2. approva il regolamento interno;
  3. elegge al suo interno il Presidente della FINCREDIT – Confapi a maggioranza dei suoi componenti, previa espressione di gradimento della candidatura da parte della Giunta di Presidenza Confapi;
  4. elegge al suo interno, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo di cui fissa il numero dei componenti di cui uno è designato dalla Confapi;
  5. approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello di previsione  su  proposta del Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ciascun anno;
  6. su proposta del Consiglio Direttivo, approva la ripartizione delle quote contributive annuali, ed eventuali quote straordinarie, in misura proporzionale  alla capacità contributiva dei singoli associati;
  7. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’esclusione degli organismi aderenti;
  8. delibera su eventuali modifiche statutarie a maggioranza di almeno la metà più uno degli aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione;
  9. elegge il Revisore dei Conti;
  10. elegge i componenti del Collegio dei Probiviri.
  11. delibera lo scioglimento della FINCREDIT – Confapi con le maggioranze previste dall’art. 15 del presente statuto.

L’Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, e comunque, ogni qualvolta lo richieda il Presidente, o 3 membri del Consiglio Direttivo, o almeno un terzo dei componenti l'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto, o il Revisore dei Conti.

La convocazione, effettuata per iscritto anche a mezzo fax e/o posta elettronica con almeno otto giorni di anticipo, deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è costituita regolarmente con la presenza di almeno due terzi dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente anziano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto di voto.

 

Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è composto dal Presidente e da almeno quattro membri eletti dall’Assemblea su proposta del Presidente, di cui uno designato dalla Confapi. Esso dura in carica tre (3) anni.

Possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo di Fincredit – Confapi coloro che ricoprano la carica di Presidente, Amministratore, Direttore o Consigliere di amministrazione del Confidi socio di Fincredit – Confapi.

La carica di Consigliere Direttivo o Presidente, è incompatibile con l’associazione/adesione del Confidi socio di cui è espressione ad altra confederazione similare.

Il Consiglio Direttivo:

  1. ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi della FINCREDIT – Confapi nell’ambito del presente statuto. Può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o a uno o più dei suoi componenti congiuntamente o disgiuntamente;
  2. attua le linee programmatiche determinate dall’Assemblea;
  3. designa al suo interno il membro con funzioni di Tesoriere;
  4. elabora le modifiche al presente Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. propone all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario consuntivo e di previsione;
  6. propone all’approvazione dell’Assemblea la ripartizione delle quote contributive annuali, ed eventuali quote straordinarie, in misura proporzionale  alla capacità contributiva dei singoli associati;
  7. nomina  i rappresentanti della FINCREDIT – Confapi presso Organizzazioni ed Enti;
  8. delibera  su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto;
  9. delibera sull’accoglimento delle domande di adesione;
  10. nomina il Segretario;
  11. garantisce il rispetto della normativa prevista dalla legislazione relativa agli enti no profit.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla metà più uno dei suoi componenti per iscritto anche a mezzo fax e/o posta elettronica, con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza è convocato con preavviso di tre giorni mediante comunicazione telematica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, con arrotondamento per eccesso.

Nel caso in cui un Consigliere perda la carica ricoperta all’interno del Confidi socio, ai sensi del precedente II comma, sarà sostituito da altro Consigliere indicato con comunicazione scritta da parte del Confidi socio; la nomina sarà ratificata dall’Assemblea in occasione della prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo può costituire, per argomenti specifici, gruppi di lavoro che relazionano allo stesso Consiglio sul proprio operato.

 

Art. 8 IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e politica della FINCREDIT – Confapi;
  2. nomina uno o più Vicepresidenti scegliendoli all’interno del Consiglio Direttivo;
  3. convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
  4. sovrintende alla gestione ordinaria della FINCREDIT – Confapi;
  5. attua il coordinamento con gli organismi aderenti;
  6. può delegare parte dei propri poteri ai membri del Consiglio Direttivo;
  7. dispone in materia finanziaria nell’ambito dell’ordinaria amministrazione nei limiti fissati dal bilancio preventivo, e per quella straordinaria, nei limiti fissati dall’Assemblea.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente più anziano assume provvisoriamente le sue funzioni.

 

Art. 9 IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio di FINCREDIT – Confapi e sovrintende alla gestione finanziaria; in particolare ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti, postali e bancari con firma disgiunta dal Presidente e di chiedere fidi, su delibera del Consiglio Direttivo.

Redige annualmente la relazione finanziaria da allegarsi al rendiconto economico e finanziario.

Per le finalità anzidette è munito dei necessari poteri di rappresentanza e firma.

 

Art. 10 IL SEGRETARIO

Collabora con il Presidente, con i Vicepresidenti e con il Consiglio Direttivo FINCREDIT – Confapi nell’espletamento delle loro funzioni.

Attua il coordinamento tra le attività della FINCREDIT – Confapi e le attività della Confapi.

 

Art. 11 IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti vigila e controlla la gestione amministrativa della FINCREDIT – Confapi, esamina il rendiconto economico e finanziario, riferendone all’Assemblea dei soci di Fincredit – Confapi.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre (3) anni.

 

Art. 12 I PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi scelti tra persone, estranee alla FINCREDIT – Confapi, di superiore correttezza e dirittura morale.

I Probiviri sono nominati dall’Assemblea, di cui uno su indicazione della Confapi.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dura in carica tre (3) anni.

Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie circa l’interpretazione ed applicazione del presente Statuto.

Il Collegio si pronuncia allorché sia investito di una controversia dal Consiglio Direttivo, dall’Assemblea, dal Consiglio Federale Confapi e dai Soci.

Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle normative statutarie e di criteri di deontologia associativa.

La costituzione del Collegio dei Probiviri deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere resa entro trenta giorni dalla costituzione del Collegio.

 

Art. 13 IL PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito da:

  • erogazioni, liberalità e contributi;
  • beni mobili ed immobili;
  • eventuali avanzi di gestione risultanti da bilanci consuntivi.

Le spese della FINCREDIT – Confapi sono coperte da:

  • contributi degli organismi associati;
  • contributi di organismi non associati;
  • eventuali contributi associativi straordinari.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della FINCREDIT – Confapi, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 14 RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo redige entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

L’Assemblea esamina e approva il rendiconto economico e finanziario entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario approvato dall’Assemblea dovrà essere trasmesso in copia alla Confapi.

 

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche statutarie sono proposte dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea FINCREDIT – Confapi, sentita la Giunta di Presidenza Confapi.

Le proposte devono essere dettagliatamente indicate nella convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza della metà più uno degli stessi.

 

Art. 16 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

E’ fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto della FINCREDIT – Confapi in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o, ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute.