Trasparenza

Parte X disposizioni operative_Trasparenza.pdf

Al fine di rendere più immediata negli operatori la percezione degli adempimenti connessi con questa tematica, le norme già presenti nelle Disposizioni operative e quelle di nuova individuazione  sono state riunite in un capitolo specifico delle Disposizioni Operative. Il “Piano della trasparenza” costituirà dunque la Parte X delle Disposizioni Operative, intitolata “Disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazione ai soggetti beneficiari finali (Paino della Trasparenza)”.

 

Considerata la natura di strumento agevolativo pubblico del Fondo di Garanzia il “Piano della  Trasparenza” prevede obblighi informativi a carico del Gestore e dei soggetti richiedenti con riferimento a tre ambiti prioritari:

  • l’informazione alle imprese sulle caratteristiche, modalità di intervento e finalità del Fondo;
  • la valorizzazione della garanzia dello Stato, evidenziando l’effettivo beneficio  derivante alle PMI dal minore assorbimento di capitale per i soggetti richiedenti;
  • le condizioni di vantaggio praticate da parte di banche e confidi grazie all’intervento della garanzia pubblica
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Come già previsto dalle Disposizioni Operative in vigore, i soggetti richiedenti devono:

  1. comunicare al Gestore, in sede di richiesta di ammissione, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato dai soggetti finanziatori con le imprese e le eventuali commissioni bancarie applicate e, in caso di Controgaranzia, anche le condizioni economiche applicate per il rilascio della garanzia. Relativamente alla data della stipula, per il tasso fisso e il tasso variabile devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore alla data di stipula, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali); nel caso di richieste preventive le predette informazioni sono rese in sede di comunicazione dell’avvenuta concessione o perfezionamento dell’operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d’ammortamento) ovvero dell’avvenuta erogazione dell’operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d’ammortamento e per le operazioni finanziarie di durata superiore a 18 mesi).

 

Sempre a carico dei soggetti richiedenti, in relazione alle norme di nuova individuazione, si segnalano i seguenti obblighi:

  1. dichiarare nel modulo di richiesta se hanno tenuto conto o meno della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell’assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo, nel caso in cui i soggetti richiedenti siano Banche, Intermediari o Confidi iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia;
  2. dichiarare in fase di richiesta di ammissione, il vantaggio riconosciuto all’impresa attraverso la scelta di una o più opzioni tra quelle di seguito indicate:
    • tasso d’interesse finito, con indicazione della riduzione, espressa in punti percentuali, e, in caso di controgaranzia, anche in termini di condizioni economiche applicate per il rilascio della garanzia, con indicazione della riduzione, espressa in punti percentuali;
    • maggiore volume di credito concesso.

 

Nel caso di richieste preventive, le informazioni sono rese in sede di comunicazione dell’avvenuta concessione o perfezionamento dell’operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d’ammortamento) o dell’avvenuta erogazione dell’operazione (per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d’ammortamento e per le operazioni finanziarie di durata superiore a 18 mesi).

 

Il Piano della Trasparenza chiarisce inoltre gli adempimenti previsti in relazione a modulistica e siti web dei soggetti richiedenti. In particolare banche, confidi e altri intermediari, entro il 31/12/2013, devono:

  1. adeguare fogli informativi, moduli di richiesta del finanziamento, in caso di garanzia diretta, e moduli di richiesta della garanzia, in caso di Controgaranzia, specificando che il soggetto richiedente opera con il Fondo e che, in caso di richiesta da parte dell’impresa cliente, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia;
  2. inserire nella home page del proprio sito un banner del Fondo denominato “Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)”, con il rimando, tramite link, al sito www.fondidigaranzia.it del Ministero dello sviluppo economico.

 

Per quanto riguarda il Gestore, esso deve:

  1. comunicare all’impresa:
    1. nella fase di richiesta di ammissione, il numero di posizione assegnato all’operazione a seguito della presentazione della richiesta di garanzia da parte del soggetto richiedente, il Responsabile del procedimento istruttorio e i recapiti telefonici e di posta elettronica cui rivolgersi per informazioni;
    2. successivamente alla delibera del Comitato,
    3. la concessione o il rigetto della garanzia del Fondo, l’importo garantito in valore assoluto e in percentuale del prestito;
    4. l’importo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito “ESL”) corrispondente alla garanzia concessa, con indicazione dell’eventuale concessione a titolo di aiuto de minimis, nonché i casi in cui potrà essere richiesta all’impresa la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell’agevolazione. L’ESL misura l'intensità agevolativa ovvero il differenziale tra il costo teorico di mercato della garanzia e il costo della garanzia del Fondo, corrispondente alla commissione una tantum;
    5. in caso di ammissione all’intervento del Fondo, il vantaggio ad esso associato, come comunicato dal soggetto richiedente in sede di richiesta di ammissione;
    6. l’eventuale commissione “una tantum” che il soggetto richiedente dovrà versare a fronte della concessione della garanzia del Fondo.
  2. pubblicare e aggiornare sul sito web del Fondo un elenco dei soggetti richiedenti che operano con il Fondo, con indicazione di nominativi, contatti e indirizzi di posta elettronica dei relativi operatori; nel caso di Confidi e Altri fondi di garanzia deve essere indicata anche l’eventuale autorizzazione a certificare il merito di credito;
  3. attivare sul sito una casella di posta elettronica dedicata alla proposta di quesiti e/o alla segnalazione di questioni particolari inerenti l’efficienza dello strumento;
  4. creare sul sito web del Fondo una sezione “FAQ”;
  5. aggiornare costantemente le informazioni sul sito dedicato www.fondidigaranzia.it , con riferimento alla guida per le imprese, alla normativa del Fondo, alle Disposizioni e  circolari operative, nonché alla possibilità di scaricare la modulistica per presentare richiesta di accesso al Fondo;
  6. pubblicare e aggiornare sul sito web del Fondo una apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, nell’ambito della quale sono rese disponibili le informazioni relative alle operazioni deliberate dal Comitato con esito positivo.

gestire le informazioni acquisite in base a quanto disposto nel presente Piano della trasparenza in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare), garantendo che la loro organizzazione possa consentirne l’elaborazione per le finalità di analisi coerenti con la funzione del Fondo e per le esigenze di trasparenza nei confronti dei soggetti richiedenti e dei soggetti beneficiari finali.

La decorrenza del Piano della Trasparenza sarà comunicata con successiva Circolare del Gestore.