MISURE URGENTI EMILIA ROMAGNA FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

 

Con l’emanazione del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 vengono adottate delle misure in favore delle PMI localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: in particolare, all’art. 10 si fa riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI.

In particolare, a decorrere dal 8 giugno e per la durata di 3 anni, in favore delle PMI localizzate nei comuni elencati nell’allegato 1 al decreto MEF del 1° giugno 2012 e danneggiate dagli eventi sismici, l’intervento del Fondo è concesso:

-              a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi;

-              per un importo massimo garantito per singola impresa di € 2,5 milioni;

-              secondo le seguenti percentuali di copertura:

·       per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;

·       per gli interventi di controgaranzia, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.

L’accertamento dello status di impresa danneggiata dagli eventi sismici viene effettuato attraverso il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della PMI, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. Tale dichiarazione dovrà essere acquisita e tenuta agli atti a cura dei soggetti richiedenti.

Il referente della Confapi presso il comitato di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o necessità.