FONDO CENTRALE DI GARANZIA: CREATE SEZIONI SPECIALI PER IMPRENDITORIA FEMMINILE E PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

 

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero e il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera hanno sottoscritto questa settimana un accordo per la costituzione di una sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia dello Stato dedicata all’imprenditoria femminile.

 

Tale sezione - finanziata con 20 milioni di euro messi a disposizione in quota paritaria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e da risorse del Fondo stesso - permetterà alle piccole e medie imprese in rosa di accedere con maggiore facilità e a condizioni di favore a 300 milioni di euro di credito garantito.

 

Queste le principali caratteristiche della sezione speciale del Fondo:

 

·      utilizzo delle risorse per interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa;

·      ripartizione del rischio al 50% tra le risorse a valere sul Fondo e quelle della sezione speciale;

·      condizioni più favorevoli per la concessione della garanzia;

·      riserva di una percentuale della dotazione ad interventi in favore di imprese start up (inizialmente la metà, in seguito la percentuale sarà modificata sulla base di valutazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità).

 

Il Comitato di Gestione del Fondo, al cui interno figura attivamente un rappresentante di Confapi, sarà da subito impegnato per rendere operativa la sezione e per monitorarne i risultati.

 

Successivamente con Decreto Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono state istituite, sempre presso il Fondo Centrale di Garanzia, delle sezioni speciali dedicate all’internazionalizzazione. Il protocollo d’intesa, stipulato lo scorso 19 dicembre 2012 tra il MiSE e 19 Camere di Commercio, prevede l’istituzione delle Sezioni Speciali per interventi di Cogaranzia e Controgaranzia a prima richiesta del Fondo, a favore delle PMI con sede operativa o legale localizzata nei territori di competenza delle Camere di Commercio che hanno già aderito al Protocollo e sottoscritto le relative Convenzioni di seguito elencate: Bari, Bergamo, Como, Cremona, Firenze, (solo Controgaranzia), Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Salerno, Trieste, Udine e Varese.

Il numero delle Sezioni Speciali potrà essere in prospettiva integrato con l’adesione di ulteriori Camere di Commercio all’iniziativa.

Ferme restando le percentuali massime di copertura del Fondo previste dalle Disposizioni Operative in vigore, le risorse delle Sezioni Speciali sono impiegate mediante interventi di compartecipazione alla copertura del rischio sulle operazioni ammissibili.

Sono ammissibili alle Sezioni Speciali le operazioni finanziarie di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi, finalizzate alla copertura di spese correnti e di spese destinate a iniziative per l’internazionalizzazione delle imprese.

 

In relazione a tali operazioni, sono stabilite modalità semplificate di accesso tramite l’adeguamento dei modelli di valutazione economico-finanziaria di cui alla Parte VI delle Disposizioni Operative in vigore. In particolare:

  1. per le operazioni a favore di imprese che rappresentano un’incidenza dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, pari ad almeno il 30%, è prevista:
    1. l’elevazione dal 25% al 40% del valore del rapporto massimo ammissibile tra finanziamenti e fatturato nel caso di finanziamenti di durata inferiore a 36 mesi;
    2. l’ammissibilità alla procedura “Semplificata” di cui alla Parte VI, paragrafo C, delle vigenti Disposizioni Operative, a parità di tutte le altre condizioni, delle operazioni il cui importo non superi il 35% del fatturato dell’impresa, ovvero il 25% nel caso dei finanziamenti fino a 36 mesi;
  2. per le operazioni a favore di imprese che registrano una quota dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, inferiore al 30%, o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali, e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, è prevista:
  3. la valutazione “caso per caso”;
  4. l’ammissibilità delle sole operazioni di finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa di internazionalizzazione;
  5. la valutazione dell’operazione, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui Allegato 7quater alle Disposizioni Operative;
  6. la non ammissibilità dell’operazione, qualora la durata del finanziamento ecceda la durata del ciclo economico dell’iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
  7. la non ammissibilità dell’operazione, qualora i mezzi propri, che devono risultare versati alla data di erogazione del finanziamento, siano inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa legata al processo di internazionalizzazione. Sono considerati mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale.