Struttura e criteri operativi
La piccola e media impresa che aderisce ad un confidi concorre alla costituzione del fondo consortile/capitale sociale e delle garanzie mutualistiche, rilasciando, di regola, una garanzia personale (fidejussione) e versando un contributo monetario.
La garanzia mutualistica è composta, infatti, da un fondo fidejussorio e da un fondo liquido detto “fondo rischi”, nel quale confluiscono:
i cosiddetti “ristorni”, pari a una percentuale del tasso di interesse, pagati dai soci che hanno usufruito della garanzia mutualistica. In alcuni casi l’impresa versa al confidi un deposito cauzionale; eventuali contributi di enti sostenitori pubblici e privati.
Mentre la fidejussione ha, nella prassi, più un valore formale di adesione all’idea solidaristica che un valore reale di garanzia, questa viene espressa dal “fondo rischi” liquido.
Le capacità patrimoniali di ciascun confidi si misurano in base all’entità del fondo rischi.
La consistenza del fondo rischi determina, quindi, la capacità negoziale del confidi nei rapporti con le banche, disciplinati da apposite convenzioni che definiscono diritti ed obblighi del confidi che presta la garanzia e della banca convenzionata che concede il prestito.