Fondo di Garanzia - MCC
Oggetto e finalità
Favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.
Soggetti beneficiari
Piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003): valutate "economicamente e finanziariamente sane" mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente; appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori "sensibili" esclusi dall’UE: agricoltura, trasporti, cantieristica navale, industria automobilistica, etc.) situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero).
Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge, i professionisti.
Modalità di intervento del Fondo Garanzia diretta, concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari (art. 107 D.lgs. 385/93): la garanzia concessa è "a prima richiesta", esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI
Controgaranzia su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed altri fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt.106-107 D.lgs. 385/93):
2 tipologie di intervento:
"a prima richiesta": essa è esplicita, incondizionata ed irrevocabile, concessa ai soggetti richiedenti in misura non superiore all'80% dell'importo da essi garantito. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, devono essere avviate a cura del soggetto finanziatore, le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente, e per conoscenza al gestore, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, tramite raccomandata entro 12 mesi dalla data di inadempimento per le operazioni con piano di ammortamento altrimenti entro 90 giorni per le operazioni con durata inferiore a 18 mesi senza piano di ammortamento;
"sussidiaria": essa viene concessa qualora non ricorrano le condizioni del punto precedente. Le procedure di recupero del credito devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore.
Cogaranzia, concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi ed altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.
Soggetti richiedenti
Possono richiedere la garanzia diretta:
- banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del D.lgs. 1.9.93, n. 385;
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. 1.9.93, n. 385;
- S.F.I.S. (società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo) iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317.
Possono richiedere la controgaranzia e la cogaranzia:
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. 1.9.93, n. 385;
- consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all’art. 155, comma 4, del d.lgs 1.9.93, n. 385;
- altri fondi di garanzia, gestiti da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1.9.93, n. 385.
Operazioni ammissibili
Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa:
- finanziamenti a medio-lungo termine a fronte di investimenti;
- acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti;
- prestiti partecipativi a fronte di investimenti;
- altre operazioni (breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità etc. ) soggette al regime "de minimis".
L’importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l’importo di 1.500.000,00 euro innalzabile a 2.500.000,00 euro per operazioni sul capitale di rischio, soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sula riserva PON e POI, imprese colpite da eventi sismici del maggio 2012, operazioni di anticipazioni dei crediti verso la pubblica amministrazione, operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi
Investimenti
Investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell’aiuto).
Copertura della garanzia diretta:
Il nuovo decreto ministeriale “Decreto Salva Italia” prevede l’innalzamento del plafond a 2,5 mln di euro per singola PMI, solo ed esclusivamente se si tratta di operazione con durata uguale o superiore ai 36 mesi.
La percentuale di garanzia diretta sarà cosi strutturata in base all’intervento:
- 80% per breve termine
- 80% per le operazioni con durata uguale o superiore ai 36 mesi
- 50% operazioni sul capitale di rischio, operazioni di sottoscrizione minibond
- 30% consolidamento passività a breve termine su stessa banca o stesso gruppo bancario
Copertura della controgaranzia "a prima richiesta"
La controgaranzia copre fino al 80% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 80% della somma liquidata al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia. Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 80%. Sulla quota di finanziamento garantita dal Confidi o altro Fondo di garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.
Nel caso di consolidamento passività a breve termine su stessa banca o stesso gruppo bancario la percentuale massima garantibile dal confidi è 60% controgarantita dal Fondo di Garanzia al 60%.
Copertura della controgaranzia "sussidiaria"
La controgaranzia copre fino al 80% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 80% della somma versata a titolo definitivo al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia.
Nel caso di consolidamento passività a breve termine su stessa banca o stesso gruppo bancario la percentuale massima garantibile dal confidi è 60% controgarantita dal Fondo di Garanzia al 60%.
Decorrenza della garanzia diretta e della controgaranzia "a prima richiesta"
La garanzia "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed ha effetto dalla data di valuta dell’erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia. La garanzia interviene anche se l’insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.
Valutazione delle imprese beneficiarie
Il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato alle imprese valutate "economicamente e finanziariamente sane" sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria.
La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai "valori ottimali", con il conseguente inserimento dell’impresa beneficiaria in una delle 3 fasce di valutazione (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3).
Certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti
I soggetti richiedenti possono certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie in alcune fattispecie (operazioni di importo ridotto ed operazioni "semplificate") trasmettendo a Mediocredito Centrale, in luogo degli scoring contenenti i dati di bilancio, una dichiarazione attestante il ricorrere di determinate condizioni.
In tali casi, alle operazioni è riconosciuta la priorità nell’istruttoria e nella delibera di concessione della garanzia.
Operazioni "semplificate"
Il soggetto richiedente può certificare il merito di credito dell’impresa beneficiaria anche al ricorrere delle seguenti condizioni:
- assenza di altre garanzie bancarie, reali o assicurative;
- l’impresa rientra nella fascia 1 di valutazione secondo il sistema di scoring;
- l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non supera il 40% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 30% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;
- l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenta una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- l’impresa non presenta in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato
Procedure e tempistica
Le procedure per la richiesta e per l’ottenimento della garanzia sono particolarmente snelle, specie nel caso delle operazioni per le quali sono gli stessi soggetti richiedenti a certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie (operazioni di importo ridotto ed operazioni "semplificate").
In tali casi, in particolare, i tempi medi di risposta sono di 15-20 giorni lavorativi; per le altre operazioni è invece previsto un termine massimo di 2 mesi per l’ammissione alla garanzia.
Cumulabilità
- la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime previste per il Fondo;
- la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea.