PARTE LA RIFORMA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

Finalmente è arrivato il decreto ministeriale attuativo tanto atteso che riforma l’impianto generale del Fondo di Garanzia per le PMI di cui all’art. 2, co. 100 della L. n. 662/1996, uno dei principali strumenti di politica economica esistenti per cercare di arginare il fenomeno della crescente difficoltà delle PMI a ottenere credito.

Come già anticipato da Fincredit Confapi, le principali novità derivanti dalla riforma riguardano:

·        Le percentuali di copertura della garanzia risultano crescenti in funzione del rischio espresso dalla singola impresa: più l’impresa appare rischiosa più alta sarà la percentuale di copertura;

·        Il Fondo si doterà di un proprio sistema di rating (cioè di assegnazione di una classe di merito che va da 1 a 4 in base al rischio) che consentirà di ridurre il rischio a proprio carico, minore incidenza sul bilancio dello Stato, maggiore efficienza dello strumento;

·        Ampliamento potenziale delle imprese assistite dalla garanzia del Fondo, calcolato sulla base dei test effettuati sulle domande presentate negli ultimi 2 anni;

·        Una nuova modalità di intervento definita a “rischio tripartito”, in cui si prevede una tripartizione equivalente del rischio tra il Fondo, i Confidi e le Banche. Essa è riservata, con una procedura automatica, ai soli soggetti garanti (Confidi) che saranno autorizzati ad operare per conto del Fondo Centrale di Garanzia, per operazioni fino a 120mila euro. Questa modalità non è inserita nel nuovo sistema di valutazione del rating del Fondo.

Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono parte integrante del decreto ministeriale 12 febbraio 2019 e si applicano a decorrere dal 15 marzo 2019.

 

Che cos’è il Fondo di Garanzia

ll Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge 662/96 (art.2, comma 100) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.

Rivolgendosi al Fondo, pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.