PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE NUOVE DISPOSIZIONI OPERATIVE DEL FCG

Pubblicato in gazzetta ufficiale n. 285 del 06 dicembre 2012 il decreto del 23 novembre 2012 sulle nuove disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/1996 che di fatto rende operative le modifiche introdotte dal decreto interministeriale MISE/MEF del 26 giugno 2012 (decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20/08/2012), di attuazione dell’art. 39 del “Salva Italia”.

Il Fondo è nato per sostenere lo sviluppo delle PMI tramite la concessione di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche o per il tramite del Confidi: l’impresa di fatto non riceve un contributo in denaro, ma le è data facoltà di chiedere alla banca o al Confidi di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. In caso di insolvenza dell’impresa, la banca o il Confidi può richiedere l’attivazione del Fondo stesso.

Le nuove disposizioni operative prevedono l’attuazione di nuovi interventi normativi tra cui innalzamento delle percentuali di copertura, costi delle commissioni, modifiche all’importo massimo garantito, interventi ad hoc rivolti a target specifici.

In particolare:

Percentuali di copertura: la copertura massima sale all’80% per le operazioni di imprese dell’indotto di aziende in amministrazione straordinaria, imprese femminili, quelle del Mezzogiorno (non più solo quelle Obiettivo Convergenza), e quelle creditrici della PA.

Importo massimo garantito: esso viene aumentato passando da 1,5 a 2,5 milioni di euro per singola operazione per le imprese creditrici della PA, per le operazioni sul capitale di rischio, per operazioni di consolidamento delle passività di durata non inferiore a 36 mesi.

Commissioni: diventano gratuite le commissioni per l’accesso alla garanzia per le imprese sociali, quelle creditrici della PA, le aziende unitesi in rete, e quelle appartenenti al settore dell’autotrasporto merci per conto terzi.

Importante novità riguarda anche le operazioni di investimento (ad eccezione di quelli erogati secondo il regime de minimis): la PMI dovrà fornire al soggetto richiedente (sia esso banca o confidi) entro tre mesi dall’erogazione, la documentazione che provi l’effettuazione degli investimenti. La mancata produzione della documentazione sull’investimento, oltre a comportare la possibile inefficacia della garanzia concessa, comporterà una sanzione a carico della PMI di importo pari all’ESL ottenuto (Equivalente Sovvenzione Lordo, che corrisponde al beneficio concesso all’impresa calcolato in percentuale rispetto alla garanzia ottenuta dal Fondo).

In ultimo, le Disposizioni Operative introducono obblighi di informazione e trasparenza con riferimento alla concessione della garanzia del Fondo.