PUBBLICATO IL DECRETO SULL'ORGANISMO PER CONFIDI MINORI

A distanza di quasi 6 anni, finalmente vede la luce il regolamento per la costituzione dell’Organismo di cui all’art. 112 – bis del TUB, per la gestione dell’elenco e la vigilanza dei confidi minori.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 23 dicembre 2015 n. 228 sul regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell’Organismo previsto dall’articolo 112 -bis del TUB, nonché l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri.

L’Organismo sarà un’associazione avente personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia organizzativa statutaria e finanziaria, dove i componenti sono nominati con decreto del MEF sempre su proposta della Banca d’Italia. Le attività principali sono:

1.   Tenuta dell’elenco dei Confidi di cui all’art. 112 del TUB;

2.   Determinazione e riscossione dei contributi a carico degli iscritti (fino ad un massimo dello 0,5 per mille dell’ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall’ultimo bilancio approvato);

3.   Vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti dei requisiti di ammissione (art.112 comma 2, nuovo TUB);

4.   Possibilità di chiedere agli iscritti la comunicazione di dati, notizie, documenti etc.;

5.   Possibilità di effettuare ispezioni;

6.   Istanza a Banca d’Italia sul divieto per i Confidi di intraprendere nuove operazioni o sulla limitazione dell’operatività sui Confidi;

7.   Possibilità di avvalersi delle Federazioni per lo svolgimento delle attività riportate.